La Laurea per aprire una Palestra? E’ Obbligatoria o Necessaria?
Articolo a cura del Presidente, il Dott. Simone Falcini

Ci tengo a precisare che sono sempre ben disposto a cambiare qualcosa, dove ci sia effettivamente l’esigenza di migliorare.
Al primo posto deve sempre esserci la salute ed il benessere dell’individuo; quindi, se perseguiamo questo scopo non può che venire meno, che “teoricamente” un Laureato in Scienze Motorie o Diplomato ISEF, abbia le competenze e capacità necessarie a condurre una palestra che svolge attività motoria, ma “praticamente” potrebbe essere falso.
Detto questo però non posso non negare da EX professionista di Kick Boxe, Full Contact e Muay Thai prima, e dopo membro della Commissione Tecnica Nazionale di Sport da Combattimento FIKBS, che anche un Istruttore Certificato da un Ente di Promozione Sportiva o di Federazione Sportiva, possa possedere le capacità e la conoscenza idonea a fare svolgere attività ludico motoria, ginnastica ed/o allenamento di preparazione amatoriale ed agonistica.
Come si dice non è “il pezzo di carta” che serve, ma è il pezzo di carta in questo caso che conta!
Il mio pensiero non vuole essere polemico, né denigrare i laureati in Scienze Motorie, ne Diplomati ISEF, ma mettere un focus che questo vale anche per gli Istruttori e Tecnici che si sono certificati.
Essendo negli anni diventato molto più studioso di quanto lo fossi prima, non posso negare che la Conoscenza si trasformi nella Capacità del Professionista di svolgere con abilità la propria professione.
Questo mi vede favorevole nel cercare di mettere una figura qualificata come Responsabile Tecnico che coordini i vari Istruttori all’interno dei centri sportivi.
Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio, nell’imminenza della scadenza del termine ha approvato i cinque decreti delegati di riforma dello sport di cui alla l. n. 86/19.
Alla luce del contenuto del comunicato stampa ufficiale del Governo dobbiamo subito precisare che problematica appare la determinazione della loro entrata in vigore.
Infatti viene già indicato nel primo dei decreti approvati (al momento in cui è redatto e pubblicato il presente articolo non sono stati ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale i testi dei decreti approvati) che è stata posticipata al primo luglio 2022 l’entrata in vigore della novella sul lavoro sportivo mentre il comunicato ufficiale del governo poi espressamente indica che: “Con un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri sarà disposto, infine, il differimento dell’applicazione degli ulteriori decreti, relativi ad agenti sportivi, norme di sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali”.
Si ritiene, pertanto, che l’unica parte che dovrebbe entrare in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale siano i primi 4 titoli del decreto in ordine agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Questo significa che la riforma non avrà alcuna immediata e diretta conseguenza sulla attività dei centri sportivi costituiti in forma di associazione o società sportiva dilettantistica.
Pertanto, alcun nuovo adempimento sarà richiesto nell’immediato dalla riforma ai sodalizi sportivi. Analogamente sotto il profilo della gestione fiscale non vi sarà alcuna novità da segnalare.
A tal proposito diventa opportuno chiarire il contenuto dell’art. 41 laddove si prevede la presenza del laureato in scienze motorie “all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo” laddove vengono svolti corsi e attività motorie “a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote di adesione”.
La presenza del coordinatore “chinesiologo” è in primo luogo alternativa a quella dell’ “istruttore di specifica disciplina” intendendosi come tale il “soggetto in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva”. Pertanto la presenza del secondo esclude la necessità del primo.
In più, comunque, sono esentate da tale obbligo sia le attività sportive agonistiche che le attività motorie a carattere ludico – ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal Coni “tra cui il ballo e la danza nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motorie”. Ne deriva, ad esempio, che volendo prescindere dagli aspetti fiscali, chiunque potrà insegnare danza o yoga.
Art. 16.
Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori
- A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie;
- Per lo svolgimento delle attivita' motorie e sportive all'interno della palestra il responsabile tecnico puo' avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilita', dei seguenti
soggetti:
- a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;
- b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
- c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).
- All'ingresso della palestra sono esposti:
- a) l'elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra;
- b) una copia della dentinzia di inizio di attivita'.
- Le palestre operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano entro un anno alla disposizione di cui al presente articolo.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle palestre che siano gia' dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'Art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 «Interventi per la promozione e disciplina delle attivita' motorie»).
Concludo sperando di avervi fatto partecipe di un punto di riflessione che ci accomuna tutti, con l’augurio che possiate ogni giorno migliorarvi, migliorare i servizi che offrite ed ottenere il successo che meritate.
Il presidente
Dott. Simone Falcini